Di Tanno Associati vince in Cassazione per la Società per Azioni Esercizi Aeroportuali S.p.A. (SEA S.p.A.) contro l’Agenzia delle Entrate

Di Tanno Associati vince in Cassazione per la Società per Azioni Esercizi Aeroportuali S.p.A. (SEA S.p.A.) contro l’Agenzia delle Entrate, 07.10.2024

Roma, 7 ottobre 2024 – Di Tanno Associati, con un team composto dal Partner Renzo Amadio e dai Senior Rosamaria Nicastro e Angelo Viti, è risultato definitivamente vittorioso nel giudizio instaurato per ottenere l’annullamento per conto di Società per Azioni Esercizi Aeroportuali – SEA S.p.A. degli avvisi di accertamento notificati dall’Agenzia delle Entrate della Lombardia per contestarle l’irregolare adempimento dell’IVA nelle annualità 2011-2015 in ragione del mancato riaddebito nei confronti degli operatori sub concessionari degli scali aeroportuali di Linate e Malpensa dell’accisa gravante sull’energia elettrica loro somministrata.

La Corte di Cassazione, con le Ordinanze n. 26009 e n. 26013 del 4.10.2024, ha, infatti, sancito l’infondatezza dell’accertamento erariale riconoscendo che l’inclusione dell’accisa sull’energia elettrica nella base imponibile IVA è legittima ai sensi dell’art. 13 del DPR n. 633/72 solo ove la stessa sia stata effettivamente traslata sugli acquirenti consumatori finali e non, quindi, nei casi in cui la rivalsa del tributo non abbia in concreto avuto luogo in ragione del mancato esercizio della relativa facoltà di rivalsa ex art. 56 del Testo Unico Accise di cui al D. Lgs. n. 504/95.

La Corte di Cassazione ha, quindi, confermato le sentenze della CTR della Lombardia, che, sulla scorta del sopracitato principio, aveva sancito l’illegittimità della pretesa erariale nell’assunto che la Società aveva nella specie pattuito con i sub concessionari degli spazi aeroportuali un compenso forfetario e onnicomprensivo (regolarmente assoggettato ad IVA) per la totalità dei servizi loro forniti per obbligo concessorio.

Scarica il PDF
Accetta Rifiuta