Di Tanno Associates in the interpellation on the VAT deduction of transaction cost
Roma, 2 novembre 2022 – Rispondendo ad un’istanza di interpello (Risposta n. 529/2022, pubblicata il 27 ottobre 2022) presentata dallo Studio Legale e Tributario Di Tanno Associati – con un team composto da Fabio Brunelli, Marco Sandoli e Stefano Cacace – l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sulla detraibilità IVA dei c.d. transaction cost sostenuti nell’ambito di una complessa operazione di LBO.
In particolare, viene chiarito che la TopCo, la quale, a seguito dell’acquisizione della holding estera capogruppo della catena partecipativa di una società target italiana e del trasferimento del personale di direzione della target alla TopCo medesima, inizia a prestare servizi di coordinamento (indirizzo strategico, M&A, finanza, attività digitali, HR, ecc.) a favore di target e delle sue partecipate, è legittimata a detrarre l’IVA sui c.d. transaction cost, ancorché sostenuti prima di iniziare a fornire i predetti servizi. Ciò in quanto, tale attività di “interferenza” nella gestione delle partecipate, ove concretamente svolta, configura secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia un’attività economica rilevante ai fini IVA sufficiente a qualificare TopCo some soggetto IVA.
Nella risposta viene inoltre chiarito che la percentuale di detrazione IVA dei transaction cost è influenzata negativamente dagli interessi attivi esenti relativi ai finanziamenti erogati da TopCo a target e alle sue partecipate ai fini del rifinanziamento dell’indebitamento esistente al closing. Secondo l’Agenzia delle Entrate, detti finanziamenti rientrano comunque nell’attività di “interferenza” e dunque concorrono al pro-rata di detraibilità dell’IVA della TopCo.
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